STATUTO

Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci in data 15 Aprile 2019 secondo le norme della Legge sul Terzo Settore

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata “Africa nel cuore-ODV” senza fini di lucro, con sede legale nel Comune di Sassuolo in Provincia di Modena.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2
Scopi e finalità

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a interventi e progetti necessari alla popolazione di Rumuruti, in Kenya, e dei Villaggi della contea di Laikipia. A tale scopo l’associazione può:

  1. promuovere l’educazione e la formazione dei ragazzi attraverso i progetti Sostegno a Distanza,
  2. contribuire alla realizzazione e allo sviluppo delle strutture necessarie per l’attuazione degli scopi dell’associazione;
  3. sostenere la realizzazione di progetti e interventi anche attraverso la presenza di volontari;
  4. promuovere programmi d’informazione e comunicazione nell’ambito del nostro territorio che favoriscano una maggiore conoscenza e partecipazione per migliorare le condizioni della popolazione di Rumuruti;
  5. contribuire alla realizzazione di strutture volte migliorare le condizioni igienico-sanitarie, sociali ed economiche della popolazione locale.
  6. monitorare i vari progetti durante i viaggi e soggiorni di volontari dell’associazione.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

  1. organizzare iniziative nell’ambito del territorio nazionale volte alla raccolta fondi quali: cene, spettacoli, manifestazioni sportive, ecc.;
    1. mercatini per vendita di materiale prodotto da soci e/o donato da terzi;
    1. pesche e/o lotterie;
    1. vendita di artigianato africano o equosolidale e punti informativi sia all’interno della sede operativa che attraverso banchetti in occasioni pubbliche;
    1. raccolta di contributi privati donazioni o lasciti testamentari;
    1. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto necessario o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 117-17 le attività dell’associazione hanno ad oggetto:

  • cooperazione allo sviluppo
  • beneficenza e assistenza a distanza

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. L’associazione potrà esercitare attività diverse da quelle d’interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell’associazione.

Art. 3
Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

Art. 4
Membri dell’Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione

Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati in cui si esplica l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.

La qualità di socio si perde:

  1. per recesso;
  2. per decesso;
  3. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
  4. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  5. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6
Doveri e diritti degli associati
I soci sono obbligati:

  1. a osservare il presente statuto;
  2. i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi associativi;
  3. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
  4. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  5. a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
  6. contribuire al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I soci hanno diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. a partecipare all’assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta.

Art. 7
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

Art. 8
L’Assemblea

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’organo direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  1. nomina e revoca i componenti dell’organo direttivo;
    1. approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
    1. stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
    1. elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
    1. si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione;
    1. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
    1. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
    1. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
    1. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo Direttivo;
    1. fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
    1. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 13, eletti dall’Assemblea dei soci. Il primo Consiglio direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio: nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Al Consiglio direttivo spetta di:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. predisporre il bilancio;
  3. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  4. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in caso di assenza o impedimento di entrambe le cariche da altro membro nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10
Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo o in caso di assenza o impedimento di entrambe le cariche da altro membro nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Art. 11
Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 13

Clausola compromissoria

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 14

Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17

Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore devono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.

Art. 18

Esenzione da imposte

Ai sensi dell’art 82, comma 3, del D.Lgs. n° 117/2017 gli atti dell’Associazione sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.

Il Presidente

Il segretario

Nota: Statuto registrato alle Agenzia delle Entrate in data 18/04/2019.